La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un ex avvocato dipendente di un ente pubblico che contestava l'esclusione degli onorari legali dal calcolo del Trattamento di Fine Servizio. La decisione conferma che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 70/1975, la base di calcolo per l'indennità di anzianità è limitata allo stipendio tabellare e agli scatti di anzianità. Gli onorari professionali, avendo natura accessoria e variabile, non possono essere inclusi nel Trattamento di Fine Servizio, poiché la norma mira a garantire la stabilità e la prevedibilità della spesa pubblica.
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