Un cittadino si prendeva cura di cani randagi e ha citato in giudizio il Comune di appartenenza per ottenere un rimborso, sostenendo di aver agito in una situazione di "gestione affari altrui". La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Il motivo principale del rigetto è la mancanza del requisito dell'"absentia domini", poiché il Comune aveva già affidato il servizio di gestione del randagismo a una ditta esterna, rendendo l'intervento del cittadino un'iniziativa unilaterale e non rimborsabile.
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