LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 2031 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2031 Codice Civile

Comodato del bene comune: no al danno senza azione di rilascio
Due soggetti acquistano un immobile all'asta in quote uguali. Un comproprietario concede gratuitamente l'immobile al coniuge dell'esecutato. L'altra comproprietaria chiede il risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene. La Corte di Cassazione rigetta la domanda di risarcimento. I giudici stabiliscono che la disciplina applicabile al comodato del bene comune stipulato da un solo comproprietario rientra nella gestione di affari altrui. Di conseguenza, il comproprietario escluso ha il potere di manifestare il proprio dissenso per liberarsi dalle obbligazioni oppure agire autonomamente per richiedere l'immediato rilascio dell'immobile. Inoltre, ciascun comproprietario ha diritto a ottenere la propria copia del titolo d'acquisto per promuovere l'esecuzione coattiva.
Continua »
Pagamento Indebito: La Cassazione chiarisce l’Onere della Prova
Un Laboratorio di Analisi Cliniche ha chiesto il pagamento di prestazioni alla Azienda Sanitaria Provinciale. L'Azienda ha contestato, sostenendo di aver già pagato in eccesso per l'anno precedente e chiedendo la compensazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'Azienda non avesse provato l'indebito e i requisiti per la compensazione. La Cassazione, invece, ha chiarito l'onere della prova del pagamento indebito. Ha stabilito che spetta al creditore (il Laboratorio) dimostrare che i pagamenti ricevuti, se superiori al dovuto, si riferivano ad altri debiti. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
Continua »
Locazione di immobile in comproprietà: sconti vietati e condanne
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società conduttrice relativo alla locazione di immobile in comproprietà al 50% tra due fratelli. Uno dei comproprietari, socio di maggioranza della società, aveva stipulato un nuovo contratto riducendo il canone senza il consenso della sorella. La società aveva poi pagato l'intero canone solo al fratello. I giudici hanno stabilito che il nuovo contratto è inefficace verso la comproprietaria poiché privo del requisito dell'utilità iniziale (utiliter coeptum) richiesto per la gestione d'affari altrui. Inoltre, la consolidata consuetudine di pagare la quota direttamente alla sorella e il principio di buona fede escludono l'effetto liberatorio del pagamento totale effettuato al solo fratello. La società è stata condannata anche per lite temeraria.
Continua »