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Art. 203 Codice della Strada — Anno 2026

Altri anni per Art. 203 Codice della Strada

Multe e ritardi: legittima la maggiorazione sanzioni stradali
Un automobilista ha impugnato una cartella esattoriale emessa per violazioni del Codice della Strada, contestando l'applicazione della maggiorazione del dieci per cento semestrale per il ritardo nel pagamento. Il Tribunale ha ritenuto illegittima tale maggiorazione, ritenendo applicabile solo la disciplina speciale del Codice della Strada. La Prefettura ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la maggiorazione sanzioni stradali prevista dalla legge generale sulle sanzioni amministrative si applica integralmente anche alle multe stradali non pagate tempestivamente. Questa maggiorazione ha natura di sanzione aggiuntiva e decorre dal momento in cui il debito diventa esigibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Vince causa per multa ma paga l’avvocato: la compensazione spese
Un'azienda impugna una multa per semaforo rosso a causa della notifica tardiva e vince la causa contro il Comune. Tuttavia, il giudice decide per la compensazione spese legali, obbligando l'azienda a pagare il proprio avvocato. L'azienda ricorre fino in Cassazione contestando solo questo punto. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che la compensazione era legittima. Le 'gravi ed eccezionali ragioni' individuate sono il comportamento processuale collaborativo del Comune e il fatto che il ritardo della notifica dipendesse da un servizio esterno. L'azienda non solo perde l'ultimo grado di giudizio, ma viene condannata a pagare le spese legali al Comune e una sanzione per aver insistito in modo pretestuoso.
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Legittimazione passiva: la guida della Cassazione
Una società di autonoleggio ha impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni per violazioni del Codice della Strada, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. La ricorrente sosteneva che, avendo comunicato i dati dei locatari agli enti accertatori, non dovesse rispondere delle infrazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la contestazione sulla legittimazione passiva deve essere sollevata impugnando i verbali originari e non può essere proposta per la prima volta contro la cartella esattoriale, poiché i verbali non opposti diventano titoli definitivi.
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