Un automobilista riceve una multa per violazione del Codice della Strada e presenta ricorso amministrativo alla Prefettura. Il Prefetto respinge l'istanza ed emette l'ingiunzione di pagamento. L'automobilista promuove quindi l'opposizione a ordinanza ingiunzione davanti al Giudice di Pace, contestando anche vizi originari del verbale, tra cui la notifica tardiva. Il Tribunale d'appello dichiara inammissibili le censure riguardanti la multa iniziale, ritenendo contestabili solo i vizi formali dell'atto prefettizio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'automobilista. I giudici supremi stabiliscono che chi impugna l'atto del Prefetto può riproporre davanti al giudice tutte le difese riguardanti il verbale di accertamento originario, senza alcuna limitazione. La sentenza d'appello viene quindi annullata con rinvio ad altro magistrato.
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