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Art. 202 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 202 Codice Penale

Misure di sicurezza personali: conferma senza riesame in appello
Un uomo condannato per associazione mafiosa ha stipulato un concordato in appello per ridurre la pena detentiva, rinunciando agli altri motivi di gravame. La Corte territoriale ha confermato la misura della libertà vigilata inflitta in primo grado. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione autonoma della sua pericolosità attuale. I Supremi Giudici hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile: per i reati di mafia vige una presunzione di persistenza del vincolo criminale e l'applicazione delle misure di sicurezza personali non necessita di nuova motivazione se non contestata nell'accordo.
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Violenza privata: barricarsi in casa è reato
Un individuo con patologie psichiatriche si barricava in casa, impedendo alla madre di entrare. La Corte di Cassazione ha confermato che tale condotta integra il reato di violenza privata (art. 610 c.p.). Secondo la Corte, l'atto di barricarsi costituisce la 'violenza' o 'minaccia', mentre l'impedire l'accesso all'abitazione è la 'costrizione' subita dalla vittima. L'appello, basato sulla presunta insussistenza del reato e sulla mancata attualità della pericolosità sociale, è stato dichiarato inammissibile, confermando la misura di sicurezza della libertà vigilata.
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Aumento di pena per recidivo e continuazione
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza per un errato calcolo dell'aumento di pena per recidivo in un caso di reato continuato. La Corte ha stabilito che, in presenza di recidiva reiterata, l'aumento non può essere inferiore a un terzo della pena base. Ha invece rigettato il ricorso sulla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, ribadendo la sua natura discrezionale in assenza di una specifica e motivata pericolosità sociale.
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