LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 20 Costituzione — Anno 2025

Altri anni per Art. 20 Costituzione

Esenzione IMU enti non commerciali: la Cassazione
Una fondazione che gestisce una scuola paritaria ha richiesto l'esenzione IMU, sostenendo la natura non commerciale della sua attività. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che per ottenere l'esenzione IMU per enti non commerciali, l'attività deve essere svolta gratuitamente o dietro un corrispettivo puramente simbolico, che copra solo una minima frazione dei costi. Il fatto che la retta scolastica, pur non generando profitto, copra una parte significativa dei costi, qualifica l'attività come commerciale. Tuttavia, la Corte ha annullato le sanzioni applicate, riconoscendo una condizione di incertezza normativa oggettiva sulla materia.
Continua »
Esenzione IMU enti non commerciali: la Cassazione fissa i paletti
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell'esenzione IMU per gli enti non commerciali. Un ente religioso aveva impugnato avvisi di accertamento per IMU e TASI relativi a immobili adibiti a scuola paritaria e casa per ferie, sostenendo la natura non commerciale delle attività. La Suprema Corte ha confermato che se il corrispettivo richiesto agli utenti (rette, tariffe) non è meramente simbolico ma copre una parte significativa dei costi, l'attività è da considerarsi commerciale e quindi soggetta a imposta. Tuttavia, ha annullato le sanzioni relative all'attività didattica, riconoscendo un'oggettiva incertezza normativa sulla materia al momento dei fatti.
Continua »
Aliquota agevolata enti ecclesiastici: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che aveva parzialmente negato a un ente ecclesiastico l'applicazione dell'aliquota agevolata IRES sui redditi immobiliari. Il caso riguardava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria contestava il beneficio fiscale per cinque immobili. La Corte ha stabilito che i giudici di merito hanno errato nel confermare la decisione di primo grado con una motivazione apparente, senza analizzare nel dettaglio i singoli motivi di appello e senza verificare, per ogni immobile, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per l'agevolazione. È stato chiarito che non basta la natura ecclesiastica dell'ente (requisito soggettivo), ma occorre dimostrare che l'attività svolta non sia commerciale o, se lo è, sia strumentale e non prevalente rispetto ai fini istituzionali. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
Continua »