Un socio ha ceduto le proprie quote aziendali ai familiari per una cifra milionaria. A causa di successive difficoltà economiche, le parti hanno formalizzato un accordo modificativo per dilazionare il debito residuo. Questo nuovo patto costituiva una transazione novativa. I compratori, tuttavia, non hanno rispettato le scadenze stabilite, versando solo un acconto iniziale e interrompendo ogni pagamento. Gli eredi del venditore hanno richiesto la risoluzione della transazione novativa per grave inadempimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito: lo scioglimento del contratto è legittimo se le parti avevano previsto tale facoltà e l'inadempimento risulta di notevole gravità. L'acquirente inadempiente è stato condannato al risarcimento delle spese e al pagamento di sanzioni processuali.
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