LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1976 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1976 Codice Civile

Transazione Novativa: L’accordo non provato e il ricorso inammissibile
Un proprietario di terreno contestava i lavori di trivellazione eseguiti da un'azienda, sostenendo difetti e danni. Durante la causa, l'azienda presentò un accordo di *transazione novativa* (un patto che estingue la lite con nuove obbligazioni) che il proprietario non riconobbe. I giudici di primo e secondo grado diedero ragione all'azienda. Il proprietario ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici non avessero riconosciuto la *transazione novativa* e la conseguente *cessazione della materia del contendere*. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il documento della transazione non era stato correttamente prodotto e le argomentazioni legali erano errate. Il proprietario dovrà pagare le spese legali.
Continua »
Regresso contro il subappaltatore: stop ai rimborsi automatici
Un committente pubblico ha riscontrato gravi vizi in un immobile e ha stipulato una transazione con l'appaltatore per i lavori di ripristino. L'appaltatore ha affidato tali interventi a una ditta terza in subappalto. A causa del mancato completamento delle riparazioni, il committente ha ottenuto la risoluzione dell'accordo e la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni. L'appaltatore ha quindi azionato il regresso contro il subappaltatore chiedendo di essere manlevato. I giudici hanno respinto la richiesta per difetto di prova specifica sui danni imputabili alla ditta terza, condannando l'appaltatore a pagare anche le spese legali dell'assicurazione chiamata in causa. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione.
Continua »
Definizione agevolata: ammessa anche sull’avviso di liquidazione
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione per l'imposta di registro proporzionale su una transazione tra due società edili. Una delle società ha richiesto la definizione agevolata della lite pendente, ma il Fisco ha rifiutato, sostenendo che l'avviso di liquidazione non fosse un atto impositivo condonabile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che l'avviso di liquidazione che esprime per la prima volta una maggiore pretesa fiscale ha natura sostanziale di atto impositivo. Di conseguenza, la lite rientra nella definizione agevolata. La Corte ha quindi annullato il diniego del Fisco e dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, estendendo i benefici della sanatoria anche alla società coobbligata.
Continua »