Un cittadino ha citato in giudizio un Comune per la restituzione di un terreno occupato per un'opera pubblica mai realizzata. Il Comune si è difeso invocando una transazione precedente. Il cittadino ha quindi introdotto nuove domande per annullare tale transazione. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibili queste nuove domande per tardività. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che se il giudice di primo grado si pronuncia nel merito di una domanda tardiva senza rilevarne la preclusione, la questione della tardività della domanda giudiziale deve essere oggetto di uno specifico motivo d'appello, altrimenti si sana.
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