In una causa di sfratto per morosità, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla mediazione obbligatoria. L'ordinanza chiarisce che il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per avviare la procedura di mediazione non è perentorio. Se la mediazione viene iniziata in ritardo ma si conclude, seppur senza accordo, prima dell'udienza di rinvio, la domanda giudiziale è procedibile. La Corte ha privilegiato lo scopo della norma (la deflazione del contenzioso) rispetto al mero formalismo, annullando la decisione di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda.
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