LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1969 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1969 Codice Civile

Offerta reale: quando l’inadempimento altrui salva il debitore
Una complessa disputa ereditaria tra fratelli viene apparentemente risolta con un accordo transattivo. Tre coeredi eseguono un'offerta reale per liquidare la quota del quarto fratello, il quale rifiuta la somma ritenendola insufficiente per via del mancato calcolo degli interessi moratori. La Corte d'Appello dichiara invalida l'offerta reale. La Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso dei tre fratelli: i giudici di merito hanno omesso di valutare se il rifiuto di pagare gli interessi fosse giustificato dal precedente inadempimento del fratello creditore rispetto ad altri obblighi dell'accordo. L'eccezione di inadempimento impedisce la costituzione in mora del debitore. La sentenza viene cassata con rinvio.
Continua »
Tardività domanda giudiziale: la Cassazione decide
Un cittadino ha citato in giudizio un Comune per la restituzione di un terreno occupato per un'opera pubblica mai realizzata. Il Comune si è difeso invocando una transazione precedente. Il cittadino ha quindi introdotto nuove domande per annullare tale transazione. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibili queste nuove domande per tardività. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che se il giudice di primo grado si pronuncia nel merito di una domanda tardiva senza rilevarne la preclusione, la questione della tardività della domanda giudiziale deve essere oggetto di uno specifico motivo d'appello, altrimenti si sana.
Continua »
Divisione ereditaria parziale: si può fare?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9869/2025, ha stabilito che la divisione ereditaria parziale è pienamente legittima. Anche se gli eredi hanno già diviso una parte dei beni (in questo caso, gli immobili), possono successivamente procedere alla divisione dei beni rimanenti, come le somme di denaro. La Corte ha chiarito che l'omissione di beni non rende nulla la divisione, ma consente di procedere con un 'supplemento di divisione' ai sensi dell'art. 762 c.c., indipendentemente dal fatto che l'esistenza di tali beni fosse nota o meno al momento del primo accordo.
Continua »