Una società ha citato in giudizio un'azienda sanitaria per ottenere il pagamento di interessi moratori su fatture, chiedendo la nullità o l'annullamento di un accordo di transazione. Questo accordo prevedeva la rinuncia agli interessi. I giudici di primo e secondo grado hanno respinto le richieste, confermando la **validità transazione**. La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito la correttezza delle decisioni precedenti, affermando che la rinuncia agli interessi può costituire una valida concessione nell'ambito di un accordo transattivo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese legali per la società ricorrente.
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