La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da alcune società di factoring contro una precedente ordinanza. Il cuore della disputa riguardava l'interpretazione di una transazione stipulata tra una clinica privata e un'azienda sanitaria. Le ricorrenti sostenevano che l'annullamento successivo di tariffe regionali costituisse un fatto nuovo non coperto dall'accordo, configurando un errore revocatorio nella precedente decisione. La Suprema Corte ha invece chiarito che la contestazione riguardava un errore di giudizio (interpretazione del contratto) e non un errore di fatto (svista percettiva), condannando le parti per abuso dello strumento processuale.
Continua »