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Art. 1969 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1969 Codice Civile

Trasferimento di azienda: accordo sindacale batte contestazione
Un lavoratore ha contestato il trasferimento di azienda del proprio ramo d'azienda, ritenendolo simulato e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda cedente. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale. Con questo accordo, a fronte di una somma di denaro, egli aveva rinunciato a qualsiasi pretesa verso l'azienda cedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che l'accordo transattivo era pienamente valido e inoppugnabile. Di conseguenza, la firma del verbale preclude la possibilità di contestare la legittimità del trasferimento di azienda o di far valere presunti errori di diritto per annullare l'accordo stesso.
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Trasferimento di azienda: la firma sindacale blocca i ricorsi
Un gruppo di informatori scientifici ha impugnato il trasferimento di azienda da una multinazionale farmaceutica a un'altra società, sostenendo che l'operazione fosse simulata e nulla. Tuttavia, i lavoratori avevano precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale, ricevendo una somma di denaro a titolo di transazione novativa e rinunciando a qualsiasi pretesa verso la società cedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che l'accordo conciliativo preclude la possibilità di contestare la validità della cessione. I giudici hanno stabilito che la rinuncia tombale firmata in sede protetta copre anche le contestazioni sulla legittimità del trasferimento di azienda, rendendo inammissibili le successive richieste di ripristino del rapporto di lavoro con la vecchia società.
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Validità transazione lavoro: i limiti per i diritti futuri
Un dipendente pubblico ha impugnato una transazione firmata con il proprio ente, sostenendone l'invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo un principio chiave sulla validità transazione lavoro: un accordo che comporta la rinuncia a diritti retributivi non ancora maturati è nullo. La Corte ha chiarito che non si può disporre preventivamente di elementi fondamentali del rapporto di lavoro, distinguendo tra diritti già acquisiti (per i quali la transazione è solo annullabile) e diritti futuri (la cui rinuncia rende l'accordo nullo).
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