Una cooperativa sociale ha impugnato la sentenza d'appello che annullava l'esclusione di un socio e il conseguente licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore. Prima della decisione della Cassazione, la cooperativa ha depositato una rinuncia formale al ricorso, avendo raggiunto un accordo transattivo nel licenziamento con il dipendente. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la rinuncia non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il processo si è concluso senza una decisione sul merito, confermando l'efficacia dell'accordo privato tra le parti.
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