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Art. 1952 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1952 Codice Civile

Contratto autonomo di garanzia: la clausola batte il nome
Un'impresa costruttrice si opponeva al pagamento richiesto da una compagnia assicurativa, la quale aveva escusso una polizza a garanzia di oneri di urbanizzazione dovuti a un Comune. L'impresa sosteneva che il contratto fosse una semplice fideiussione, mentre la compagnia lo riteneva un contratto autonomo di garanzia. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla compagnia assicurativa. Ha stabilito che la presenza di una clausola di 'pagamento a prima richiesta e senza eccezioni' è decisiva per qualificare l'accordo come un contratto autonomo di garanzia, a prescindere dal nome 'polizza fideiussoria' usato nel documento. La volontà delle parti di rendere la garanzia indipendente dal rapporto principale prevale.
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Contratto autonomo di garanzia: firma falsa e nullità
La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto autonomo di garanzia è nullo se la firma del debitore principale è falsa. La falsificazione della sottoscrizione rende l'intero contratto inesistente, invalidando anche le obbligazioni dei co-garanti. La Corte ha chiarito che, nonostante l'autonomia rispetto al debito principale, il contratto di garanzia deve avere una causa valida, che viene a mancare in caso di firma apocrifa. Di conseguenza, il garante non può agire in regresso e l'obbligazione accessoria del co-obbligato crolla insieme a quella principale.
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