Una società riceve un finanziamento garantito da cinque soci come fideiussori. Tre soci promettono di cedere le quote a un altro socio, il quale si impegna a liberarli dalle garanzie. Tuttavia, l'atto definitivo di cessione non riporta questa clausola di manleva. Successivamente, quattro fideiussori estinguono anticipatamente il debito societario e chiedono al quinto socio la sua quota di spettanza. Il socio escluso si oppone, sostenendo che il pagamento fosse volontario e non richiesto dalla banca. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del socio opponente. La Corte stabilisce che il diritto di regresso del fideiussore sorge con il solo pagamento del debito, senza necessità di una preventiva richiesta della banca. Inoltre, l'assenza della clausola di manleva nel contratto definitivo esclude l'esonero del socio dal debito.
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