Una compagnia assicurativa paga al Comune gli oneri edilizi non versati, garantiti da una polizza fideiussoria stipulata solo dall'impresa costruttrice. Successivamente, la compagnia tenta di recuperare la somma anche dai proprietari dell'immobile, co-obbligati in solido con l'impresa. La Corte di Cassazione nega questa possibilità, stabilendo che il regresso del fideiussore può essere esercitato solo contro il debitore per cui la garanzia è stata specificamente prestata. Se la polizza copre un solo debitore, il garante non può agire contro gli altri, anche se responsabili per lo stesso debito. L'assicurazione perde la causa.
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