Un'impresa appaltatrice affidava in subappalto parte dei lavori a un'Associazione Temporanea di Imprese. Una delle mandanti dell'associazione non pagava i propri fornitori. I creditori pignoravano quindi i crediti della mandante presso l'appaltatrice. L'appaltatrice saldava i debiti e compensava tali somme con i crediti dovuti all'associazione. La mandataria capofila contestava la responsabilità solidale ATI per i debiti della consociata. Inoltre, l'appaltatrice proponeva appello incidentale tardivo per chiedere la restituzione di un premio di accelerazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità solidale ATI opera per tutti i debiti assunti nell'interesse dell'appalto, legittimando la compensazione. La Suprema Corte ha però dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo dell'appaltatrice, poiché l'interesse a impugnare non dipendeva dalle contestazioni della capofila.
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