La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale sul diritto di regresso del garante. Un Ente pubblico, dopo aver ottenuto il pagamento di una cauzione da una Compagnia assicuratrice, si è visto cedere da quest'ultima il relativo credito di regresso verso un Consorzio. L'Ente ha tentato di insinuare tale credito nella procedura di sequestro di prevenzione a carico del Consorzio. La richiesta è stata respinta. La Corte ha stabilito che il diritto di regresso del garante non sorge con la firma della garanzia, ma solo nel momento esatto in cui il garante paga effettivamente il debito. Poiché il pagamento è avvenuto dopo l'imposizione del sequestro, il credito è stato considerato 'nuovo' e quindi non ammissibile alla procedura, sancendo la sconfitta dell'Ente pubblico.
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