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Art. 1950 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1950 Codice Civile

Polizza fideiussoria e regresso: quando l’assicuratore ha diritto al rimborso
Un'Azienda Subappaltatrice ha contestato un decreto ingiuntivo di una Compagnia Assicurativa che le chiedeva il rimborso di 30.000 euro. La Compagnia aveva pagato tale somma a una Beneficiaria in base a una polizza fideiussoria, a causa di vizi nei lavori accertati da una CTU. L'Azienda Subappaltatrice sosteneva che la Beneficiaria avesse agito fraudolentemente, non avendo mai svincolato la ritenuta di garanzia. La Corte d'Appello e la Cassazione hanno rigettato il ricorso dell'Azienda Subappaltatrice, confermando la legittimità dell'azione di regresso della Compagnia Assicurativa. Il diritto al rimborso non dipendeva dal momento dello svincolo della ritenuta, ma dall'accertamento giudiziale dei vizi nei lavori, evitando così un'ingiusta locupletazione per l'Azienda Subappaltatrice. La polizza fideiussoria ha mantenuto la sua efficacia.
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Voto dei fideiussori nel concordato: la Cassazione li esclude
Una società in crisi ha presentato domanda di concordato preventivo per evitare il fallimento. Il Tribunale ha escluso dal calcolo delle maggioranze i voti espressi dai fideiussori della società che non avevano ancora pagato i creditori garantiti. Mancando la maggioranza dei consensi, la proposta di concordato è stata respinta e la società è stata dichiarata fallita. Il debitore ha impugnato la decisione lamentando la violazione del diritto di difesa e chiedendo di conteggiare i garanti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso stabilendo un principio chiaro: il garante che non ha ancora pagato il debito non possiede un credito di regresso e non ha diritto al voto dei fideiussori nel concordato. Solo l'effettivo pagamento sostituisce il garante al creditore originario nei diritti di voto.
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Azione di regresso del terzo datore di ipoteca: limiti
Un comproprietario concede un'ipoteca su un immobile a garanzia di un debito altrui. A seguito dell'inadempimento del debitore principale, il creditore avvia l'espropriazione forzata e vende la casa all'asta. Il proprietario escusso promuove quindi l'azione di regresso del terzo datore di ipoteca, chiedendo la restituzione del valore reale di mercato del bene perso anziché della somma effettivamente ricavata e distribuita dalla vendita giudiziaria. La Corte di Cassazione respinge la richiesta del proprietario. I giudici stabiliscono che l'azione di regresso ha natura puramente restitutoria e non risarcitoria. Il garante ha diritto a recuperare unicamente l'importo concreto versato al creditore tramite la vendita coattiva per estinguere il debito, escludendo qualsiasi differenza legata al valore commerciale dell'immobile svenduto all'asta.
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Ripetizione dell’indebito del fideiussore: vittoria contro la Banca
I Garanti hanno pagato ingenti somme alla Banca per coprire i debiti di una Società. Successivamente, un controllo contabile ha dimostrato che la Società non doveva nulla: era invece la Banca ad aver addebitato illegittimamente interessi e spese mai dovuti. I Garanti hanno quindi chiesto la restituzione dei soldi versati ingiustamente. La Corte d'Appello ha inizialmente negato questo diritto, sostenendo che i garanti potessero solo chiedere i soldi indietro alla Società e non alla Banca. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. I giudici hanno stabilito che la ripetizione dell'indebito del fideiussore è pienamente legittima quando il debito garantito non esiste. Se il pagamento verso la Banca non ha una causa valida, chi ha pagato ha il diritto di riavere i propri soldi direttamente dall'istituto di credito.
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Conversione del sequestro in pignoramento: serve la condanna
Il Fideiussore, dopo aver ottenuto un sequestro conservativo contro la Società Debitrice, ha richiesto la conversione del sequestro in pignoramento depositando una sentenza favorevole. Tuttavia, tale sentenza accoglieva solo una tutela cautelare di liberazione dalla garanzia ma rigettava l'azione di regresso, non contenendo alcuna condanna al pagamento. Il Giudice dell'esecuzione ha quindi dichiarato estinto il processo esecutivo. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della conversione del sequestro in pignoramento, dichiarando il ricorso inammissibile sia per gravi carenze formali, sia perché la sentenza prodotta non costituiva un valido titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
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