Un'Azienda Subappaltatrice ha contestato un decreto ingiuntivo di una Compagnia Assicurativa che le chiedeva il rimborso di 30.000 euro. La Compagnia aveva pagato tale somma a una Beneficiaria in base a una polizza fideiussoria, a causa di vizi nei lavori accertati da una CTU. L'Azienda Subappaltatrice sosteneva che la Beneficiaria avesse agito fraudolentemente, non avendo mai svincolato la ritenuta di garanzia. La Corte d'Appello e la Cassazione hanno rigettato il ricorso dell'Azienda Subappaltatrice, confermando la legittimità dell'azione di regresso della Compagnia Assicurativa. Il diritto al rimborso non dipendeva dal momento dello svincolo della ritenuta, ma dall'accertamento giudiziale dei vizi nei lavori, evitando così un'ingiusta locupletazione per l'Azienda Subappaltatrice. La polizza fideiussoria ha mantenuto la sua efficacia.
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