Un Committente ha escusso un contratto autonomo di garanzia contro una Compagnia Assicurativa a seguito dell'inadempimento dell'Appaltatore. La Compagnia ha rifiutato il pagamento sollevando l'exceptio doli, poiché il Committente aveva trattenuto delle somme a titolo di ritenute di garanzia senza dichiararlo. La Corte d'Appello ha dato ragione alla Compagnia, ritenendo il silenzio del Committente una condotta di mala fede. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Committente. I giudici hanno chiarito che il credito dell'Appaltatore sulle ritenute non era ancora esigibile al momento dell'escussione, mancando il collaudo. Di conseguenza, il silenzio del Committente non costituisce un comportamento abusivo o fraudolento idoneo a bloccare la garanzia. La sentenza è stata cassata con rinvio.
Continua »