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Art. 195 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 195 Codice Penale

Termine per impugnare: un giorno di ritardo costa la condanna
Un militare, condannato in primo grado per il delitto di violenza ad inferiore, presenta ricorso in appello con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza di legge. La difesa sostiene di essere stata tratta in inganno sui tempi di deposito della motivazione a causa dei ritardi nel rilascio delle copie da parte della cancelleria. La Corte di Cassazione respinge le argomentazioni e dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che i disguidi della cancelleria non spostano automaticamente il termine per impugnare, ma avrebbero dovuto giustificare una formale istanza di restituzione nel termine, mai presentata dalla difesa. L'imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e di una sanzione.
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Violenza contro un inferiore: condannato il superiore in caserma
Durante un'ispezione in camerata, Il Superiore ha ordinato una punizione fisica collettiva a causa del ritrovamento di cibo vietato. Poiché Il Soldato non riusciva a eseguire correttamente i piegamenti sulle braccia per la stanchezza, Il Superiore lo ha minacciato e colpito con un calcio al costato, causandogli lesioni. La Corte Militare d'Appello ha condannato l'imputato per il reato di violenza contro un inferiore. Il Superiore ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'attendibilità dei testimoni e della vittima. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito è logica e coerente, e che la testimonianza della persona offesa è pienamente attendibile, supportata anche dalle dichiarazioni di un altro militare presente e dai riscontri medici.
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Violenza contro inferiore: condannato il capo, salvo il militare
Durante una discussione in caserma, un Luogotenente ha colpito con una testata un Maresciallo, suo sottoposto, che chiedeva spiegazioni su un fermo. Il Maresciallo ha reagito spingendo il superiore e facendolo cadere. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del Luogotenente per il reato di violenza contro inferiore. I giudici hanno invece confermato l'assoluzione del Maresciallo, ritenendo lo spintone pienamente giustificato da legittima difesa. La reazione fisica immediata a un'aggressione fisica in atto esclude infatti la punibilità del sottoposto. Il Luogotenente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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