Un militare, condannato in primo grado per il delitto di violenza ad inferiore, presenta ricorso in appello con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza di legge. La difesa sostiene di essere stata tratta in inganno sui tempi di deposito della motivazione a causa dei ritardi nel rilascio delle copie da parte della cancelleria. La Corte di Cassazione respinge le argomentazioni e dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che i disguidi della cancelleria non spostano automaticamente il termine per impugnare, ma avrebbero dovuto giustificare una formale istanza di restituzione nel termine, mai presentata dalla difesa. L'imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e di una sanzione.
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Durante un'ispezione in camerata, Il Superiore ha ordinato una punizione fisica collettiva a causa del ritrovamento di cibo vietato. Poiché Il Soldato non riusciva a eseguire correttamente i piegamenti sulle braccia per la stanchezza, Il Superiore lo ha minacciato e colpito con un calcio al costato, causandogli lesioni. La Corte Militare d'Appello ha condannato l'imputato per il reato di violenza contro un inferiore. Il Superiore ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l'attendibilità dei testimoni e della vittima. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito è logica e coerente, e che la testimonianza della persona offesa è pienamente attendibile, supportata anche dalle dichiarazioni di un altro militare presente e dai riscontri medici.
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Tre militari sono stati condannati per violenza privata e lesioni personali ai danni di un collega. Gli imputati avevano sottratto il televisore della vittima, impedendole di uscire dalla stanza e colpendola fisicamente all'interno di una caserma. La difesa ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello militare e un errore di un giorno nella data del reato. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che gli atti di violenza privata e nonnismo non hanno legami con la disciplina militare o il servizio, trattandosi di mera sopraffazione personale. Di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché il reato comune di violenza privata è più grave di quello militare.
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Durante una discussione in caserma, un Luogotenente ha colpito con una testata un Maresciallo, suo sottoposto, che chiedeva spiegazioni su un fermo. Il Maresciallo ha reagito spingendo il superiore e facendolo cadere. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del Luogotenente per il reato di violenza contro inferiore. I giudici hanno invece confermato l'assoluzione del Maresciallo, ritenendo lo spintone pienamente giustificato da legittima difesa. La reazione fisica immediata a un'aggressione fisica in atto esclude infatti la punibilità del sottoposto. Il Luogotenente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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La Corte di Cassazione conferma la condanna per omicidio volontario a carico di due ex militari per la morte di un paracadutista avvenuta in caserma nel 1999. La sentenza si basa su una complessa valutazione della prova indiziaria, in particolare sulle dichiarazioni di un commilitone e sulla ricostruzione degli atti di nonnismo che hanno preceduto la caduta mortale della vittima da una torre di asciugatura.
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