Una locatrice richiede il pagamento di canoni insoluti al garante di una società conduttrice. L'inquilino originario aveva ceduto l'azienda e il contratto di locazione a un terzo soggetto, senza che la proprietaria liberasse il debitore iniziale. L'inadempimento si verifica durante il secondo sessennio di affitto. Il garante contesta l'efficacia del vincolo, sostenendo che la garanzia non copra il rinnovo e lamentando la mancata comunicazione della cessione aziendale. La Corte di Cassazione respinge le difese del garante. I giudici stabiliscono che la fideiussione nella locazione commerciale si estende automaticamente al periodo di rinnovo legale di sei anni, salvo patto contrario espresso. Inoltre, la cessione contrattuale non estingue la garanzia prestata per il conduttore originario rimasto obbligato solidale.
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