Un fornitore di materiali edili non riesce a ottenere il pagamento da un presunto garante, poiché non è riuscito a dimostrare la sua effettiva e inequivocabile volontà di prestare fideiussione. La Corte di Cassazione ha stabilito che un comportamento ambiguo, come allontanarsi durante la discussione del prezzo, non è sufficiente per far sorgere un'obbligazione di garanzia. Per vincolarsi a pagare il debito altrui, la manifestazione di volontà deve essere chiara e certa. Di conseguenza, la richiesta del fornitore è stata respinta e il presunto garante ha vinto la causa.
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