La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un debitore e dal suo garante contro una società creditrice. L'appello, basato su tredici motivi, è stato rigettato per gravi vizi procedurali, tra cui la mancanza di autosufficienza, l'errata qualificazione dei vizi denunciati (confondendo questioni di merito con violazioni di legge) e la formulazione di censure cumulative. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali e a sanzioni per lite temeraria, ribadendo che il giudizio di legittimità non può riesaminare i fatti già accertati nei gradi precedenti.
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