Un avvocato ha richiesto il pagamento di diverse parcelle all'amministratore di una società fallita, facendo valere una clausola di garanzia inserita a sorpresa all'interno del modulo per il trattamento dei dati personali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministratore, statuendo che una clausola di fideiussione nell'informativa privacy non può considerarsi automaticamente valida solo perché sottoscritta. L'inserimento occulto di un impegno economico personale all'interno di un testo destinato esclusivamente alla tutela della riservatezza vìola i canoni fondamentali di lealtà, correttezza e buona fede nell'interpretazione del contratto, oltre al requisito legale di una manifestazione di volontà espressa e inequivoca per la prestazione di garanzie.
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