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Art. 193 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 193 Codice di Procedura Civile

Peculato: il curatore di eredità è pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato a carico di un professionista nominato curatore di un'eredità giacente. L'imputato si era appropriato di circa 30.000 euro, fondi pubblici destinati alla ristrutturazione di un immobile ereditario, dirottandoli su conti correnti personali o trattenendoli in contanti. La Suprema Corte ha ribadito che il curatore dell'eredità giacente riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto ausiliario del giudice. La decisione sottolinea come la gestione di fondi vincolati a finalità pubbliche, se distolti per scopi privati, integri pienamente la fattispecie di peculato.
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Definizione agevolata: regole per l’estinzione
Una società operante nel settore sanitario ha impugnato il diniego di condono relativo a ritenute d'acconto non versate per l'anno 2002. Dopo una complessa vicenda processuale caratterizzata da un precedente annullamento con rinvio, la contribuente ha richiesto l'estinzione del giudizio avvalendosi della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023. La Corte di Cassazione ha rilevato che il deposito della documentazione è avvenuto tramite posta, modalità non conforme alle norme del codice di procedura civile. Tuttavia, data la prossima scadenza dei termini per il perfezionamento della procedura, i giudici hanno disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire la corretta verifica dei requisiti necessari all'estinzione.
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