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Art. 1928 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 1928 Codice Civile

Esenzione IVA assicurazioni: il caso dei servizi
La Corte di Cassazione ha stabilito che i servizi di assistenza diretta, come il soccorso stradale, forniti da una compagnia assicuratrice nell'ambito di un contratto di riassicurazione, costituiscono un'operazione unica e indivisibile con quest'ultima. Di conseguenza, beneficiano dell'esenzione IVA assicurazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria. La Corte ha distinto questo caso da quelli relativi alla mera liquidazione di sinistri da parte di soggetti terzi, sottolineando che qui la prestazione di assistenza è l'essenza stessa della copertura assicurativa fornita.
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Esenzione IVA riassicurazione: la Cassazione decide
Una società di assistenza, che operava anche come riassicuratore, ha visto contestarsi dall'Agenzia delle Entrate l'applicazione dell'esenzione IVA sui corrispettivi per i servizi di assistenza diretta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che quando il trattato di riassicurazione e la convenzione per l'erogazione di servizi di assistenza sono strettamente collegati, costituiscono un'unica operazione assicurativa. Di conseguenza, si applica l'esenzione IVA riassicurazione, poiché il servizio non è una mera gestione di sinistri ma l'adempimento stesso della copertura del rischio.
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Esenzione IVA riassicurazione: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti da una società di riassicurazione, nell'ambito di un contratto per il 'ramo assistenza', costituiscono un'operazione unitaria e inscindibile. Pertanto, tali servizi beneficiano dell'esenzione IVA riassicurazione, in quanto parte integrante della prestazione principale. La Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva invece ritenuto tali attività soggette a imposta.
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Riassicurazione: quando i servizi sono esenti IVA
Una società di riassicurazione nel settore assistenza è stata oggetto di un accertamento per IVA non versata sui servizi forniti. La Corte di Cassazione ha stabilito che i servizi resi direttamente con la propria struttura ('costi interni') nell'ambito di un contratto di riassicurazione sono esenti da IVA, in quanto parte integrante della copertura del rischio. Al contrario, i costi per servizi forniti da terzi e poi riaddebitati ('costi esterni') non beneficiano dell'esenzione e sono soggetti a IVA. La Corte ha inoltre negato che il contribuente potesse invocare il legittimo affidamento per evitare il pagamento dell'imposta.
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