Un creditore ha agito in giudizio per il pagamento integrale di un debito formalizzato in un accordo scritto. I debitori si sono difesi sostenendo di aver pagato una parte in contanti, fornendo come prova delle testimonianze. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi precedenti, stabilendo che la prova testimoniale è ammissibile per dimostrare un pagamento, anche se l'obbligazione deriva da un atto scritto, a meno che la legge non imponga specificamente la forma scritta per la validità o la prova del contratto stesso.
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