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Art. 1923 Codice Civile — Sezione Terza Penale

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Confisca fondo pensione: la Cassazione decide
A seguito di una condanna penale, veniva disposta la confisca di un fondo pensione del valore di circa 53mila euro. Il condannato si opponeva, sostenendo che al fondo si applicassero i limiti di pignorabilità della pensione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la confisca del fondo pensione è legittima. La Corte ha chiarito che un fondo pensione, nella sua fase di accumulo, è uno strumento finanziario assimilabile a un'assicurazione sulla vita e non a una prestazione pensionistica, pertanto è interamente soggetto a sequestro e confisca in ambito penale.
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