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Art. 1923 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1923 Codice Civile

Legittimazione ad agire del beneficiario nella polizza vita
Una madre sottoscrive una polizza vita di tipo finanziario versando un premio unico e designa il figlio come assicurato e beneficiario. Alla scadenza del contratto, il figlio chiede alla compagnia assicurativa il pagamento del capitale e dei rendimenti garantiti, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello respinge la richiesta sostenendo che solo la madre stipulante possa agire in giudizio. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso. I giudici affermano che la legittimazione ad agire del beneficiario sussiste pienamente quando si richiede l'esecuzione della prestazione dovuta o il risarcimento dei danni derivanti dal rapporto. Trattandosi di un contratto a favore di terzo, il figlio ha acquisito direttamente il diritto al pagamento e possiede quindi la piena facoltà di agire in tribunale contro l'assicurazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: salve le polizze vita
Un'associazione creditrice ha pignorato le somme di una polizza assicurativa contratta dalla debitrice. Il Tribunale ha dichiarato tali somme impignorabili ai sensi dell'articolo 1923 del codice civile, ordinando la restituzione di quanto già incassato. Il creditore ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza pronunciare condanna alle spese, non avendo le altre parti svolto attività difensiva.
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