Una zia nomina erede universale un nipote, imponendogli l'onere testamentario di costruire un ospedale in Africa, e lascia un legato immobiliare all'altro nipote. Quest'ultimo impugna il testamento e chiede l'adempimento dell'onere. La Corte d'appello respinge le richieste, ritenendo tardive le prove penali sopravvenute e negando al nipote escluso la legittimazione ad agire per l'adempimento. La Cassazione accoglie il ricorso del nipote escluso: stabilisce che i documenti formati dopo i termini istruttori di primo grado sono ammissibili in appello e che i prossimi congiunti hanno sempre il diritto di esigere l'adempimento dell'onere morale, anche senza un vantaggio economico diretto. La sentenza viene cassata con rinvio.
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