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Art. 1920 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1920 Codice Civile

Legittimazione ad agire del beneficiario nella polizza vita
Una madre sottoscrive una polizza vita di tipo finanziario versando un premio unico e designa il figlio come assicurato e beneficiario. Alla scadenza del contratto, il figlio chiede alla compagnia assicurativa il pagamento del capitale e dei rendimenti garantiti, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello respinge la richiesta sostenendo che solo la madre stipulante possa agire in giudizio. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso. I giudici affermano che la legittimazione ad agire del beneficiario sussiste pienamente quando si richiede l'esecuzione della prestazione dovuta o il risarcimento dei danni derivanti dal rapporto. Trattandosi di un contratto a favore di terzo, il figlio ha acquisito direttamente il diritto al pagamento e possiede quindi la piena facoltà di agire in tribunale contro l'assicurazione.
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Prescrizione polizza vita: riscossione negata dopo il decesso
Una donna stipula un'assicurazione sulla vita nominando beneficiaria la nipote, con scadenza decennale. L'assicurata muore tre anni dopo la stipula. La beneficiaria richiede la liquidazione del capitale solo alla scadenza naturale del contratto, ovvero sette anni dopo il decesso della parente. La compagnia assicurativa nega il pagamento eccependo la prescrizione polizza vita. La beneficiaria agisce in giudizio sostenendo la violazione dei doveri di correttezza e informazione da parte dell'assicurazione. La Corte di Cassazione respinge definitivamente la richiesta della beneficiaria. I giudici stabiliscono che il termine di prescrizione decorre dalla morte dell'assicurata e non dalla scadenza naturale della polizza. Inoltre, la compagnia non ha alcun obbligo di avvisare i beneficiari della morte o dell'imminente scadenza dei termini.
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Polizza vita e successione: quando l’eredità non basta
Gli eredi di un contraente di una polizza vita hanno chiesto un decreto ingiuntivo contro la compagnia assicurativa per ottenere il pagamento dell'indennità, avendo delegato un legale con procura. La compagnia si è opposta, sostenendo che la procura per la successione fosse inidonea a riscuotere la polizza, poiché il diritto del beneficiario è un diritto proprio e non ereditario. Dopo il pagamento diretto ai beneficiari, i giudici di merito hanno revocato il decreto ingiuntivo. La Cassazione, investita del ricorso, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla validità della procura. Il caso evidenzia il delicato confine tra polizza vita e successione.
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