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Art. 192 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 192 Codice di Procedura Civile

Vizi della cosa venduta: auto di lusso e assetto da corsa
Un automobilista acquista una potente vettura di lusso per oltre centomila euro. Dopo il rodaggio, lamenta oscillazioni in curva e sospensioni troppo morbide ad alta velocità, chiedendo la sostituzione del mezzo o la riparazione per presunti vizi della cosa venduta. Secondo il compratore, il manuale d'uso prometteva prestazioni da vera auto da corsa. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono tutte le richieste risarcitorie. Due approfondite perizie tecniche, svolte anche con test strumentali su circuito, hanno dimostrato che l'automobile funziona perfettamente. L'assetto morbido risponde a una precisa scelta costruttiva per garantire comfort nei viaggi su strada. Il manuale d'uso non trasforma una comoda gran turismo in una monoposto da gara.
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Indennità di esproprio: la Cassazione tutela il privato
Un privato ha proposto opposizione contro un Ente Pubblico per contestare la somma offerta a titolo di indennità di esproprio per due terreni ad uso industriale. La Corte d'Appello ha rideterminato l'indennità di esproprio a quaranta euro al metro quadrato applicando il criterio sintetico-comparativo. L'Ente Pubblico ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che dalla stima occorresse sottrarre i costi per le opere di urbanizzazione e che si dovessero considerare precedenti cessioni a valori inferiori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Pubblico. I giudici hanno chiarito che il metodo comparativo sconta già preventivamente i costi infrastrutturali nel valore di mercato, rendendo illegittima ogni ulteriore detrazione. Il privato ha così ottenuto la definitiva conferma del maggiore indennizzo economico liquidato.
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Falso ideologico in atto pubblico: ufficio invece del domicilio
Un cancelliere del Tribunale è stato condannato per il reato di falso ideologico in atto pubblico per aver redatto verbali di inventario di eredità senza recarsi personalmente presso l'ultimo domicilio dei defunti. Il pubblico ufficiale si era limitato a ricevere i documenti cartacei in ufficio, attestando falsamente la regolarità delle operazioni sul posto. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale per questo comportamento, chiarendo che il cancelliere ha l'obbligo di verificare personalmente i beni. Tuttavia, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna per uno dei capi d'imputazione poiché il reato era ormai caduto in prescrizione, riducendo la pena complessiva di venti giorni di reclusione e dichiarando inammissibile il resto del ricorso.
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