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Art. 1914 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1914 Codice Civile

Ammissione di responsabilità polizza assicurativa e nullità
Un professionista ha commesso un errore di progettazione in un impianto. Durante le trattative bonarie con il perito, ha sottoscritto un verbale riconoscendo la propria colpa. La compagnia assicurativa ha negato l'indennizzo richiamando la clausola di decadenza per ammissione di responsabilità polizza assicurativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola che vieta l'ammissione di responsabilità polizza assicurativa è nulla per contrarietà all'ordine pubblico, alla buona fede e all'obbligo di salvataggio. Nessuna clausola può obbligare a negare la verità o a sostenere cause temerarie. La Corte ha inoltre accolto la doglianza sul calcolo dei danni, ricordando che la liquidazione deve considerare i macchinari restituiti o riutilizzabili per evitare un arricchimento ingiustificato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Responsabilità civile e indennizzo assicurativo
Un'impresa edile ha richiesto l'indennizzo alla propria compagnia assicuratrice per i costi sostenuti nel riparare una fognatura danneggiata durante dei lavori di scavo. Tuttavia, un precedente giudizio definitivo aveva stabilito l'assenza di responsabilità civile dell'impresa, definendo l'evento come imprevedibile e non evitabile. La Corte di Cassazione ha confermato che, se viene accertata l'assenza di colpa dell'assicurato, la polizza per la responsabilità civile non può essere attivata, poiché manca il presupposto giuridico del danno risarcibile a terzi.
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Clausola decadenza assicurazione: nullità e buona fede
Un professionista, citato in giudizio per un errore di progettazione, si vede negare la copertura dalla propria assicurazione a causa di una clausola decadenza assicurazione, attivata da una sua ammissione di responsabilità. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, non decide il caso ma solleva d'ufficio dubbi sulla validità di tale clausola, ipotizzandone la nullità per contrasto con i principi di buona fede e per la sua dubbia utilità a tutela dell'assicuratore. La causa è stata rinviata per permettere alle parti di discutere queste nuove questioni di diritto.
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