La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, a cui era stato negato il permesso di recarsi in un comune limitrofo per partecipare alla cresima della nipote. La Corte ha ritenuto che, essendo la data della cerimonia già trascorsa, il ricorrente non avesse più un interesse concreto a una decisione nel merito, rendendo così la questione di legittimità costituzionale sollevata irrilevante ai fini pratici.
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