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Art. 1892 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1892 Codice Civile

Polizza claims made: nessuna copertura per i danni già noti
Una cliente ha citato in giudizio il proprio legale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da errori professionali nella gestione di pratiche previdenziali. Il professionista ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per essere manlevato, ma la società ha negato la copertura. L'avvocato aveva stipulato la polizza claims made dopo aver già ricevuto formale richiesta di risarcimento tramite PEC e pur conoscendo l'errore commesso. I giudici di merito hanno condannato il legale escludendo la garanzia assicurativa. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo che la polizza non opera e risulta priva di rischio se il professionista assicura una responsabilità già manifesta e contestata prima della stipula contrattuale.
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Annullamento polizza assicurativa: colpevole ma tutelato
Un Amministratore non esecutivo, condannato in sede penale per bancarotta colposa, ha chiesto la condanna delle proprie compagnie assicurative a tenerlo indenne dal risarcimento dovuto ai risparmiatori. Le assicurazioni hanno eccepito l'annullamento della polizza assicurativa per reticenza, sostenendo che l'amministratore avesse taciuto la falsità dei bilanci, approvati mentre lui era assente dalle riunioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministratore su questo punto. I giudici hanno chiarito che l'annullamento della polizza assicurativa per dichiarazioni inesatte richiede la reale consapevolezza e volontà dell'assicurato di nascondere informazioni rilevanti. La semplice assenza colposa dalle riunioni societarie non basta a dimostrare l'intenzione di ingannare l'assicuratore. La causa torna in Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Reticenza dell’assicurato: niente copertura per l’errore noto
Un avvocato, dopo aver commesso un grave errore professionale che ha causato il rigetto delle domande della sua società cliente, ha stipulato una polizza assicurativa professionale omettendo di segnalare il rischio concreto di una richiesta di risarcimento. La società cliente ha poi chiesto i danni e l'avvocato ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa. La Corte di Cassazione ha confermato che la reticenza dell'assicurato esclude la copertura assicurativa. L'avvocato era pienamente consapevole del rischio al momento della firma del contratto, avendo già ricevuto la sentenza sfavorevole e trasmesso i documenti al nuovo legale del cliente. Di conseguenza, la compagnia assicurativa non deve pagare l'indennizzo e l'avvocato deve farsi carico del risarcimento e delle spese legali.
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Sapeva dell’indagine: niente risarcimento per l’esclusione copertura assicurativa
Un ex Sindaco, condannato a risarcire il Comune per danno erariale, ha chiesto alla propria assicurazione di coprire la spesa. La compagnia ha rifiutato il pagamento invocando una clausola di esclusione della copertura assicurativa per fatti già noti all'assicurato al momento della stipula. Il Sindaco, infatti, era a conoscenza di un'indagine della Guardia di Finanza quando ha firmato il contratto. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'assicurazione, stabilendo che la conoscenza di un'indagine elimina l'incertezza del rischio, elemento essenziale del contratto assicurativo. Di conseguenza, la richiesta di indennizzo è stata respinta definitivamente.
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