La Corte di Cassazione ha affrontato una controversia relativa al pagamento di lavori di ristrutturazione edilizia. Dopo l'emissione di un'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., il Tribunale ha accertato che il committente aveva versato somme superiori al dovuto, ordinandone la restituzione tramite correzione di errore materiale. I ricorrenti hanno contestato la **valutazione delle prove** e la procedura di correzione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito e che la valutazione del materiale istruttorio spetta esclusivamente ai giudici di merito, purché adeguatamente motivata.
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