Una Pubblica Amministrazione (L'ASL) ha contestato un decreto ingiuntivo per il pagamento prestazioni sanitarie fornite da una Clinica Privata. L'ASL sosteneva che le fatture fossero errate o già saldate e discuteva l'applicazione delle tariffe. La questione centrale riguardava se si dovessero applicare le tariffe regionali, annullate da un giudice amministrativo, o quelle nazionali. La Corte d'Appello ha stabilito che le tariffe nazionali si applicavano a tutte le strutture, riconoscendo il diritto della Clinica a maggiori pagamenti. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'ASL, confermando l'applicazione delle tariffe nazionali per il pagamento prestazioni sanitarie e il credito della Clinica. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Clinica.
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