Un socio di una s.r.l. ha promosso un'azione legale contro l'ex liquidatore per aver distratto fondi societari attraverso costi fittizi e rimborsi non giustificati. La Corte d'Appello ha condannato l'ex liquidatore al risarcimento del danno. Quest'ultimo ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando vizi nella notifica degli atti e contestando la propria responsabilità. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che l'approvazione del bilancio non cancella la responsabilità dell'amministratore e che, a fronte di uscite ingiustificate dalle casse, spetta a quest'ultimo dimostrare che il denaro è stato usato per fini sociali. Inoltre, eventuali piccoli errori nella notifica non la annullano se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto nella sua residenza effettiva.
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