Una società immobiliare ha citato in giudizio il venditore e il direttore dei lavori (un geometra) per i danni derivanti da gravi abusi edilizi che hanno impedito il rilascio del certificato di agibilità. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15358/2024, ha confermato la responsabilità del geometra a titolo extracontrattuale per aver contribuito con la sua condotta all'inadempimento contrattuale del venditore. La Corte ha inoltre chiarito che l'onere di provare un eventuale concorso di colpa dell'acquirente nella causazione del danno spetta al professionista che lo eccepisce. Di conseguenza, ha cassato la sentenza d'appello che aveva limitato il risarcimento, rinviando il caso per una nuova valutazione dei danni.
Continua »