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Art. 186 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Ordinanza Opposizione Atti Esecutivi: Stop al Ricorso Immediato
Un creditore si opponeva all'assegnazione di somme pignorate a un altro creditore. Il giudice dell'esecuzione, nella fase iniziale, dichiarava l'opposizione tardiva. Il creditore proponeva ricorso immediato in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: l'Ordinanza opposizione atti esecutivi che chiude la fase sommaria non è una decisione definitiva. Pertanto, non può essere impugnata direttamente in Cassazione. La parte soccombente deve invece avviare la successiva fase di merito per far valere le proprie ragioni, poiché l'ordinanza iniziale non è vincolante per il giudice del merito.
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