Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza con il riconoscimento del vizio parziale di mente, ha impugnato la sentenza lamentando la lesione del diritto di difesa. Il difensore sosteneva che il tardivo avviso di deposito della perizia, comunicato solo pochi giorni prima dell'udienza, avesse impedito ai consulenti di parte di partecipare adeguatamente all'esame del perito d'ufficio. I giudici hanno respinto la richiesta di rinvio, ritenendo sufficiente il tempo a disposizione per l'analisi tecnica. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la tardività dell'avviso è sanata se dagli atti difensivi emerge la piena ed effettiva conoscenza del contenuto peritale.
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