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Art. 1857 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1857 Codice Civile

Contestazione prelievi bancomat: l’Onere della prova bancaria
Un Correntista ha citato in giudizio una Banca per contestare prelievi bancomat addebitati e ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente. Dopo i rifiuti in primo e secondo grado, il Correntista ha tentato una revocazione della sentenza d'appello, sostenendo un errore sulla documentazione dei prelievi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l'onere della prova prelievi bancomat spetta al correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito. L'errore lamentato non era decisivo. Il Correntista ha perso e deve pagare le spese legali.
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Insinuazione al passivo: estratti conto contro contestazioni
Una società finanziaria, cessionaria del credito di una banca, ha richiesto l'insinuazione al passivo del fallimento di una società per un saldo negativo di conto corrente. Il curatore fallimentare ha contestato in modo specifico alcune registrazioni contabili. La banca non ha fornito ulteriore documentazione a supporto, limitandosi a presentare gli estratti conto. Il Tribunale ha respinto la domanda per carenza di prove. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che, se il curatore solleva contestazioni precise su singole operazioni, spetta alla banca l'onere di integrare le prove oltre i semplici estratti conto.
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Ripetizione di indebito: banca condannata per causali generiche
Un'azienda correntista ha agito in giudizio per la ripetizione di indebito contro la propria banca, chiedendo la restituzione di oltre 339.000 euro. Tali somme erano state addebitate con la generica causale "pagamenti diversi" senza alcuna giustificazione documentale. La banca si è difesa sostenendo che il cliente, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto, li avesse tacitamente approvati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca. I giudici hanno chiarito che l'approvazione tacita dell'estratto conto non impedisce di contestare la validità giuridica dei singoli addebiti. Poiché la banca non ha consegnato i documenti giustificativi, nonostante un precedente ordine del giudice, spetta all'istituto dimostrare la legittimità dei prelievi. La banca è stata quindi condannata a restituire le somme contestate.
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