La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di libretto postale cointestato con facoltà di prelievo disgiunto, il cointestatario superstite ha diritto a prelevare la propria quota anche in presenza dell'opposizione di un erede del defunto. La sentenza chiarisce che la nuova normativa, applicabile ai rapporti sorti dopo il giugno 2002, distingue tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione. L'opposizione dell'erede incide sui rapporti interni tra eredi e superstite, ma non impedisce all'intermediario di effettuare il pagamento a chi è legittimato a riceverlo.
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