La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto quadro cointestato per servizi di investimento è totalmente nullo se manca la firma di uno dei cointestatari, anche se l'altro ha firmato e impartito gli ordini. La nullità, dovuta a un vizio di forma, travolge l'intero accordo e i conseguenti ordini di acquisto. Il caso riguardava due coniugi, dove la firma della moglie sul contratto era risultata apocrifa. La Corte ha chiarito che non si tratta di nullità parziale, ma di un vizio che invalida il rapporto per entrambi gli investitori.
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